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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

D.Lgs n. 33/2013 art. 47

Sanzioni per casi specifici;

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica,  la titolarita'  di  imprese,  le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo  grado,  nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata  comunicazione e il  relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato. 

2. La  violazione  degli  obblighi  di pubblicazione di  cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile della violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi

NON SONO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI DI EROGAZIONE DI SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
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ultima modifica 13/09/2017 08:26 — pubblicato 05/09/2017 14:20