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Richiedere la residenza

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di

  • ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
  • ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DALL'ESTERO
  • CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
  • EMIGRAZIONE ALL'ESTERO
  • nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A.

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B.

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1) di persona, all'URP, previo appuntamento da concordare telefonando ai numeri 0516669546-0516669533-0516669551;

2) per posta elettronica semplice inviando a  urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it  o per posta elettronica certificata inviando a comune.sanpietroincasale@pec.renogalliera.it allegando la richiesta firmata e acquisita tramite scanner oppure inviata con firma digitale o con strumenti che consentano l'identificazione del/dei richiedente/richiedenti la residenza;

3) per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di  San Pietro in Casale - Via Giacomo Matteotti 154 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO); 

REQUISITI

L'invio di cui ai punti 4 o 5 è consentito ad una delle seguenti condizioni: 

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; 
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 

PROCEDIMENTO

A seguito della dichiarazione resa dal cittadino l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse. Qualora la presentazione avvenga con le modalità previste ai punti 2, 3 e 4 si considererà data di presentazione la data in cui il documento è stato ricevuto al protocollo. Da tale data il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”. Qualora la dichiarazione non contenga tutti i dati obbligatori previsti dalla legge verrà dichiarata “Irricevibile” e ne sarà fatta comunicazione al richiedente. In questo caso l’interessato dovrà presentare una nuova dichiarazione. Si evidenzia la necessità che siano adeguatamente compilati i campi di interesse del Ministero dei Trasporti per consentire all’amministrazione comunale di avviare le pratiche per il cambio di residenza sulla patente e sui libretti di circolazione dei mezzi ( vedi allegato "cambio su patente"). Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

I Controlli sulla sussistenza effettiva  dei requisiti cui è subordinata la registrazione devono essere effettuati nei 45 giorni successivi. Se il termine decorre senza che giunga alcuna comunicazione dall’amministrazione comunale decorre il silenzio assenso, e l’iscrizione anagrafica s’intende regolarmente effettuata. 

ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI

Qualora dai controlli emergano discordanze con quanto dichiarato, il cittadino sarà invitato a  fornire chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora si confermino le inesattezze individuate nell’attività di verifica si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono:

  • la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione Ciò comporta oltre alla cancellazione della nuova residenza e al ripristino della situazione precedente anche la perdita di eventuali benefici dovuti al possesso della nuova residenza (ad es.: iscrizione al nido, agevolazioni tributarie ecc.) 
  • Sanzioni  penali per la  dichiarazione mendace. Il Comune è infatti obbligato alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.  

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

MODULISTICA:

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ultima modifica 16/03/2022 09:35 — pubblicato 20/09/2017 08:50