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Dichiarazione di ospitalità

Dichiarazione di ospitalità temporanea

Chiunque, a qualsiasi titolo, consente l’alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Nei Comuni ove non sono presenti una Questura o un Commissariato di Polizia, la comunicazione va indirizzata al Sindaco e consegnata all’URP.

La comunicazione, resa per iscritto sul modello predisposto, reperibile qui o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, deve contenere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Alla dichiarazione, in duplice copia, deve essere allegata fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

Riferimenti legislativi:

D. Lgs. 286/1998, articolo 7

Modulistica: 

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ultima modifica 27/09/2017 09:03 — pubblicato 20/09/2017 10:25
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