Dichiarazione di ospitalità
Dichiarazione di ospitalità temporanea
Chiunque, a qualsiasi titolo, consente l’alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Nei Comuni ove non sono presenti una Questura o un Commissariato di Polizia, la comunicazione va indirizzata al Sindaco e consegnata all’URP.
La comunicazione, resa per iscritto sul modello predisposto, reperibile qui o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, deve contenere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Alla dichiarazione, in duplice copia, deve essere allegata fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.
Riferimenti legislativi:
Modulistica: