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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità (Legge 7 maggio 2009, n. 46)

Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali, possono avvalersi del voto domiciliare. Riferimento normativo: art. 1 del D.L. 1/2006, convertito dalla Legge 22/2006 e modificato dalla Legge 46/2009

L'elettore interessato deve far pervenire, entro il 28 ottobre 2024, al Sindaco del Comune, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.


La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale, copia del documento di identità e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Sanitaria Locale.

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ultima modifica 19/10/2024 08:15 — pubblicato 19/10/2024 08:15