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Assegno nucleo familiare con tre figli minori

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

  • essere cittadini italiani o comunitari residenti in Italia;
  • avere un nucleo familiare composto da almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso terzi;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su apposito modulo disponibile presso lo sportello sociale e scolastico, deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso dell’anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

  • non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell’anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
  • se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all’assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

Se il richiedente sposta la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

  • prima del provvedimento di concessione dell’assegno: il Comune trasmette i relativi atti al Comune di nuova residenza per i provvedimenti conseguenti;
  • dopo il provvedimento di concessione dell’assegno: il pagamento ha luogo ed il Comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l’interessato ha mutato residenza.

PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. L'importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT. L’INPS paga gli assegni (mediante accredito sul conto corrente bancario) con due rate semestrali  posticipate ciascuna con l'importo totale dovuto nel semestre precedente. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere comulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall'INPS.

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ultima modifica 25/09/2017 15:32 — pubblicato 25/09/2017 15:32