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Avere un figlio

Per rendere denuncia di nascita   telefonare per concordare un appuntamento con l'ufficio di stato civile
(Ufficio Servizi demografici)

Quando rendere la denuncia:

entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di  residenza o di nascita;
entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. 
Nota bene: se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo;
di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Dove rendere la denuncia:

Comune di residenza dei genitori;
Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre);
Direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta il parto;
Comune dove è avvenuto il parto.

Documentazione da presentare all'atto della denuncia:

  • attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
  • documento valido di identità personale del dichiarante;
  • per i genitori non residenti, carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, o documento equipollente
  • per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore

Chi puo' rendere la denuncia di nascita:

Per i genitori uniti in matrimonio la dichiarazione di nascita può essere resa da:

  • uno dei due genitori o entrambi;
  • un loro procuratore speciale;
  • medico/ostetrica che ha assistito al parto;
  • persona che ha assistito al parto.

Per i genitori non uniti in matrimonio la dichiarazione di nascita può essere resa da:

  • la sola madre che intende riconoscere il figlio;
  • il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio;
  • il solo padre se la madre non intende essere nominata.

La donna che decide di non essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all’Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, deve riferire la sua scelta all’Assistente Sociale della Clinica Ostetrica. La donna, così facendo, non compie un reato ma, al contrario, tutela il neonato e se stessa.

Per la denuncia di nascita non sono necessari testimoni.

Nome del bambino:

Può essere attribuito un solo nome, che deve corrispondere al sesso del bambino.

Il nome può essere composto a massimo di tre elementi;nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, nelle certificazioni di stato civile, di anagrafe e nei documenti del bambino verrà riportato solo il primo dei nomi.

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ultima modifica 25/09/2017 15:24 — pubblicato 25/09/2017 15:24