Separazione e divorzio
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato – Convenzione di negoziazione assistita
L'art. 6 della Legge n.162/2014 prevede, con decorrenza 11/12/2014, la “convenzione di negoziazione assistita” da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Per la proposizione della domanda di divorzio: 6 (sei) mesi ininterrotti di separazione personale consensuale o 1 (un) anno ininterrotto di separazione giudiziale dei coniugi.
La procedura prevede:
• in assenza di figli;
• in assenza di figli minori;
• in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nullaosta rilasciato dalla Procura della Repubblica
oppure
• in presenza di figli minori;
• di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
• di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
L'avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni (decorrenti dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale) al Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. A detta trasmissione e' sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e abbia autenticato la sottoscrizione. L'invio potrà essere effettuato anche tramite PEC previa apposizione della firma digitale degli avvocati all'indirizzo: comune.sanpietroincasale@cert.provincia.bo.it
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini.
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L'art.12 della Legge n.162/2014 prevede, con decorrenza 11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
- NON AVERE figli minori
- NON AVERE figli maggiorenni portatori di handicap grave
- NON AVERE figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
nota bene: si considerano solamente i figli in comune con il coniuge
L'accordo NON PUO' contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
Nell'accordo verrà indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: 6 (sei) mesi ininterrotti di separazione personale consensuale o 1 (un) anno ininterrotto di separazione giudiziale dei coniugi.
A chi rivolgersi:
- è necessario prenotare un appuntamento all'ufficio di stato civile previa trasmissione/presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta personalmente dai coniugi (vedi modelli a fondo pagina);
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile (con o senza l'assistenza di un avvocato) per la sottoscrizione dell'accordo di separazione o di divorzio, effettuando un versamento di Euro 16,00 in contanti o con pagamento a mezzo bancomat.
- l’Ufficiale dello Stato Civile fisserà in accordo con i coniugi la data per la conferma dell'accordo sottoscritto (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- in tale data entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Documentazione da presentare:
- documento di riconoscimento in corso di validità
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta di separazione O di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio O di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Documenti necessari per il procedimento:
per divorzio:
- copia del provvedimento di separazione personale omologata o dichiarata (atto del Tribunale oppure copia della convenzione di negoziazione assistita o dell'accordo concluso innanzi l'Ufficiale dello Stato Civile);
per modifica condizioni separazione/divorzio:
- copia del provvedimento che dichiara lo scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio e ne definisce le condizioni (sentenza del Tribunale oppure copia della convenzione di negoziazione assistita o dell'accordo concluso innanzi l'Ufficiale dello Stato Civile)
Modulistica: