Unioni civili
Chi può costituire un'unione civile
Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
- non essere sposati o parti di altra unione civile;
- non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.);
- non essere legati da rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
- non aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione civile dell'altra (art. 88 c.c.).
Come si richiede la costituzione dell'unione civile
I cittadini interessati devono contattare l’Ufficio di Stato Civile per concordare un appuntamento.
La richiesta, presentata compilando il modello che verrà consegnato agli interessati dall’Ufficiale di Stato civile, dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle parti e dovrà essere corredata dalle copie dei documenti d'identità delle parti, dei due testimoni e dell'interprete qualora previsto.
L'ufficio di Stato Civile, dopo aver ricevuto la richiesta, procederà alla verifica dei requisiti e comunicherà alle parti la conferma o il rigetto della stessa, concordando con le parti la data per la costituzione dell’Unione Civile.
Cittadini stranieri
La parte NON italiana, per costituire un'unione civile, deve produrre certificazione rilasciata dalla competente autorità del proprio stato estero, in cui si dichiari che nulla osta alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi dello stato medesimo.
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere in regola con le vigenti norme sulla traduzione e legalizzazione.
Casi di infermità o impedimento
In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dalla casa comunale.
E’ garantita l’attivazione di una procedura d’urgenza in caso di imminente pericolo di vita.
Dichiarazione congiunta per la costituzione davanti al Sindaco o suo delegato
Nel giorno e nell'ora fissata per la costituzione dell’unione civile le parti devono presentarsi puntuali presso la sede municipale.
Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'unione civile le parti possono scegliere il regime patrimoniale, così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).
Trascrizione di atti contratti all’estero
L'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
N.B. Per chi ha già contratto all'estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Le unioni civili, contratte all'estero, tra persone di sesso diverso NON sono trascrivibili nel Registro.
RICHIESTA TRASCRIZIONE ATTO ESTERO
Riferimenti normativi:
- Legge n. 76 del 20 maggio 2016, costituita da un unico articolo, commi 1 – 35.
- D.P.C.M. n. 144 del 23 luglio 2016.
Per maggiori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici.