Tu sei qui: Home / Pagare le tasse / Tributi locali / IMPOSTA DI SOGGIORNO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 18.12.2024 è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 01.03.2025

Che cos'è

È l'imposta a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Pietro in Casale in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Come funziona

Presupposto dell'imposta è alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere situate nel territorio del Comune di San Pietro in Casale. In queste categorie rientrano:

  • alberghi
  • residenze turistico-alberghiere
  • campeggi
  • villaggi turistici
  • case per ferie
  • ostelli
  • affittacamere
  • case e appartamenti per vacanze
  • appartamenti ammobiliati per uso turistico
  • attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast)
  • agriturismi
  • strutture di turismo rurale
  • immobili destinati alla locazione breve

Chi deve pagare l'imposta

Deve pagare l'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive sopradescritte senza essere residente nel Comune di San Pietro in Casale.
Sono esenti i minori di 14 anni. L’imposta è dovuta nel limite massimo di cinque pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Chi deve applicare l’imposta 

Il responsabile del pagamento dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva ubicata sul territorio comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Nel caso di locazioni brevi (art. 4 comma 5ter d.l. 50/2017) il responsabile d’imposta è chi incassa il canone o il corrispettivo del soggiorno, ovvero chi interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. Il pagamento dell'Imposta di soggiorno va richiesta al momento dell'incasso del pagamento del soggiorno e deve essere rilasciata quietanza con registrazione del pagamento in fattura/ricevuta. Tutta la documentazione va conservata per almeno 5 anni.

Comunicazione

Il responsabile del pagamento dell'imposta deve inviare una comunicazione trimestrale al Comune contenente i pernottamenti registrati per il calcolo dell’imposta di soggiorno e l’imposta dovuta.

Devo presentare la comunicazione in ogni caso, anche in assenza di pernottamenti nel trimestre considerato, entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre:

  • entro il 15 aprile per il I trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
  • entro il 15 luglio per il II trimestre (aprile, maggio, giugno)
  • entro il 15 ottobre per il III trimestre (luglio, agosto, settembre)
  • entro il 15 gennaio per il IV trimestre (ottobre, novembre, dicembre)

Riversamento

Il responsabile del pagamento dell'imposta deve effettuare il riversamento, entro le stesse scadenze previste per la comunicazione, tramite sistema pagoPA, la piattaforma digitale prevista in attuazione dell’art. 5 del Cad (Codice dell’Amministrazione digitale) e adottata obbligatoriamente da tutte le pubbliche amministrazioni, con la modalità PAGAMENTO SPONTANEO. (LINK ALLA PAGINA)

Dichiarazione annuale

Il responsabile del pagamento dell'imposta deve presentare la dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (la condizione che rende obbligatorio il pagamento dell'imposta) così come previsto dall’articolo 4 c. 1 ter del d.lgs. 23/2011 e dell’art. 4 c. 5 ter del d.l. 50/2017. Per informazioni sul contenuto della dichiarazione e sulle modalità di trasmissione consulta il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Conto della gestione

I dati della comunicazione trimestrale sono utilizzati per la compilazione del conto giudiziale della gestione che il responsabile del pagamento dell'imposta, quale agente contabile, ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione comunale entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo.

Tariffe

Il responsabile del pagamento dell'imposta deve applicare l’imposta di soggiorno sulla base della seguenti classificazioni, riferite al costo per persona per singolo pernottamento:

Alberghi o hotel 1 o 2 stelle, residenze turistiche e strutture ricettive non alberghiere tariffa € 1,50
Alberghi o hotel 3 stelle – 4 stelle – 5 stelle tariffa € 2,00

Sanzioni

Il responsabile del pagamento dell'imposta può essere sanzionato:

  • se ha mancato, ritardato o versato soltanto una quota parziale dell'imposta, la sanzione amministrativa è pari al venticinque per cento dell’importo non versato
  • se non ha presentato la dichiarazione annuale, la sanzione amministrativa pari al centocinquanta per cento dell’importo non versato
  • se ha presentato una dichiarazione annuale infedele, la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’importo non versato
  • se ha mancato o ha presentato una dichiarazione trimestrale infedele, la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro prevista per la violazione di norme regolamentari

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

 

Azioni sul documento
ultima modifica 11/02/2025 14:29 — pubblicato 11/02/2025 14:30