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Certificazioni anagrafiche e di stato civile

I certificati anagrafici e di stato civile posso essere richiesti direttamente allo sportello dei servizi demografici negli orari di apertura

La richiesta può essere inviata anche tramite posta ordinaria (allegando busta affrancata di ritorno con indicato l’indirizzo del richiedente) da inviare a Comune di SAN PIETRO IN CASALE VIA MATTEOTTI 154, 40018 SAN PIETRO IN CASALE 

Alla richiesta deve essere allegata anche copia di un documento di identità del richiedente.

Certificati di stato civile

I certificati, gli estratti e le copie integrali di stato civile (nascita, matrimonio, morte) sono esenti da qualsiasi diritto/bollo.

Certificazioni anagrafiche

Il Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989, art.33) prevede che l'ufficiale di anagrafe possa rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati relativi a residenza e stato di famiglia. 
Data la natura pubblica dei certificati, l'ufficio anagrafe può rilasciare informazioni a soggetti privati esclusivamente tramite certificazione anagrafica.
NON sarà pertanto possibile richiedere e ottenere conferme  telefoniche.

Tutti i certificati anagrafici sono soggetti sin dall'origine ad imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972, artt. 1 e 2) e ai diritti di segreteria (salvo esenzioni di legge).

Alla richiesta scritta di rilascio di certificato anagrafico, sottoscritta e corredata di copia di un documento d'identità del richiedente,  dovranno essere allegati:

  • n. 1 busta affrancata per la risposta recante i dati del destinatario;
  • n. 1 marca da bollo da Euro 16,00;

Se la richiesta del certificato è finalizzata a un uso per il quale è prevista l’esenzione dall'imposta di bollo per legge , sulla richiesta stessa deve essere riportato esplicitamente l'uso applicabile al caso concreto e il riferimento normativo. Richieste di esenzione generiche  non verranno prese in considerazione. Le richieste incomplete o trasmesse  via fax, e-mail o PEC si considereranno come non ricevute.

Sanzioni:

Sono previste sanzioni in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo. Le sanzioni vengono applicate a chi rilascia l’atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza.

Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

Dal 28 aprile 2022 è possibile richiedere certificazione anagrafiche online direttamente attraverso ANPR, il portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Per maggiori informazioni, è possibile collegarsi alla pagina dedicata.

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ultima modifica 12/09/2022 16:16 — pubblicato 18/09/2017 15:10