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Autentica di firma

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma, disponendo che la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (elettricità, gas, acqua....) non devono più essere autenticate. E' sufficiente firmare davanti al funzionario dell'ente incaricato a ricevere la pratica o inviarla allegando la fotocopia di un documento d'identità valido.

La legge dispone che i funzionari comunali possano autenticare solo firme apposte su atti (domande, istanze, dichiarazioni) diretti esclusivamente agli organi della pubblica amministrazione.
Per gli usi il cui fine è a carattere privatistico, occorre rivolgersi ad un notaio.
Le sottoscrizioni di istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell'ufficio che ha richiesto la documentazione, in qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.

In base all'uso per cui si richiede l'autentica di firma, essa può essere soggetta all'imposta di bollo. In questo caso il  cittadino deve portare una marca da bollo da Euro 16,00.
Nel caso in cui l'autentica sia esente da bollo (indicare l’articolo di esenzione dall’imposta di bollo) il costo è limitato ai soli diritti di segreteria pari a Euro 0,25; nel caso non sia esente i diritti sono pari a Euro 0,50.

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ultima modifica 18/12/2018 15:49 — pubblicato 19/09/2017 10:55