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I. M. U. - Imposta Municipale Unica: come si paga, quando si paga, informazioni utili

Cos'è?

I. M. U. è l'acronimo di Imposta Municipale Unica. Ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

I. M. U nel Comune di San Pietro in Casale

 

Fattispecie

Aliquota / detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)

0,60%

Fabbricati rurali strumentali

0,10%

Aliquota ordinaria

1,06%

Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

La legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016), prevede l'introduzione delle seguenti agevolazioni:

  • in caso di immobile concesso in comodato gratuito a parente di primo grado che lo utilizza come abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50%. E' necessario essere proprietari di un solo immobile, ad esclusione dell'abitazione principale, inoltre l'immobile deve essere nello stesso comune dove si ha la residenza o la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9).

  • in caso di immobile locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è  ridotta al 75 per cento, sempre che siano presenti determinati requisiti (vedi informativa).

 

Come si paga?

Unicamente con modello F24 presso istituti bancari e uffici postali. Codice comune I110 da indicare nel modello F24

Quando si paga?

Da normativa entro il 16 giugno l'accontoentro il 16 dicembre il saldo. Nel 2024 le scadenze sono:

PER L'ACCONTO LUNEDI' 17 GIUGNO 2024 e PER IL SALDO LUNEDI' 16 DICEMBRE 2024

Come si calcola?

Modulistica e documenti

Regolamento IMU (Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.07.2020 in vigore dal 1.01.2020)

Anno 2023

Anno 2022

Anno 2021

Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

  • Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 31.03.2015 di approvazione aliquote per l'anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

E' stato convertito nella legge n.124 del il Decreto Legge n.102 del 31.08.2013. La norma stabilisce che la prima rata dell'IMU non è dovuta per:

  • abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat.A/1, A/8, A/9);
  • unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • terreni agricoli e fabbricati rurali

Per il momento resta comunque dovuto il pagamento della seconda rata in dicembre.

Anno 2012

Per saperne di più:

Caratteristiche generali dell’IMU sperimentale

L’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa “in via sperimentale” e per tutti i comuni del territorio nazionale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione dell’IMU a regime (come prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011), la cosiddetta IMU federale.

    • Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale, come avviene per l’ICI). Si conferma la nozione di base imponibile ICI, “il valore degli immobili”, determinato a seconda del tipo.

Il calcolo dell’imposta (analogo a quello vigente per l’ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite catastali – sempre rivalutate del 5% o del 25% in caso di terreni agricoli – aumentati come indicato nella tabella 1.

  • E’ riservata allo Stato la metà del gettito IMU a disciplina di base, escludendo dal calcolo l’abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai Comuni. (Tabella 2) Inoltre, il maggior gettito che deriva dall’IMU base (quota Comuni) rispetto all’ICI viene compensato da una pari riduzione del Fondo di riequilibrio (taglio ai trasferimenti degli Enti Locali).
  • Quasi tutte le agevolazioni valide per l’ICI, di legge o introdotte facoltativamente dai Comuni non sono considerate nel calcolo dell’imposta a disciplina di base (abitazioni già assimilate alle principali, le riduzioni per immobili “storici”, per affitti concordati o liberi, per inagibilità, ecc.).

Quali sono gli immobili tassati con l’IMU sperimentale

L’abitazione principale (il gettito resta al Comune):

  • Le pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) sono considerate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie;
  • L’aliquota base è del 4 per mille, margine di manovra comunale: ± 2 per mille (tabella 3);
  • La detrazione base è pari a 200 euro per abitazione principale e relative pertinenze;
  • La detrazione è maggiorata in misura di + 50 € per ogni figlio convivente minore di 26 anni, fino a 400 € (di maggiorazione, quindi, la detrazione massima è di 600 €);
  • La stessa disciplina dell’abitazione principale si applica a: abitazione assegnata a coniuge separato (obbligatoriamente) e alle abitazioni non affittate di anziani residenti in case di cura (facoltativamente, per scelta del Comune);

I fabbricati rurali strumentali ex d.l. 557/93, art. 9, co. 3-bis (il gettito resta al Comune)

  • Aliquota al 2 per mille (max), riducibile all’1 per mille;
  • Si tratta generalmente di fabbricati classificati in cat. D/10 (stalle, magazzini agricoli, ecc…).

Gli altri fabbricati (il gettito va per il 3,8 per mille allo Stato e il rimanente al Comune)

  • L’aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille, variabile ± 3 punti per mille;
  • Gli immobili locati sono assoggettati ad aliquota piena (7,6 per mille);

I terreni agricoli (il gettito va per il 3,8 per mille allo Stato e il rimanente al Comune)

  • Il valore si calcola applicando i moltiplicatori previsti dal d.l. 201 all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento. Non si applicano le riduzioni di valore per scaglioni nel caso di coltivatori diretti.

Le aree edificabili, con le stesse regole dell’ICI (il gettito va per il 3,8 per mille allo Stato e il rimanente al Comune).

(esempi di calcolo con aliquota base)

Accatastamento

Ai sensi dell’art. 13 – comma 14 – del D.L. 6/12/2011 n. 201 e successive modificazioni, I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni [..] devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 […]. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale […] l'imposta municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita' similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. […]

 

 

 

 

 

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ultima modifica 09/04/2024 08:59 — pubblicato 12/09/2017 14:40