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Accesso civico generalizzato

(Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA)

Cos'è

E’ previsto come strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi del primo comma del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.

Come funziona

L’esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

Come richiedere l'accesso civico generalizzato

L’istanza può essere presentata all'Ufficio Protocollo (mail: comune.sanpietroincasale@cert.provincia.bo.it)

La presentazione delle istanze può avvenire utilizzando il modulo sotto riportato attraverso le seguenti modalità:

  • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente presso tali uffici;
  • per via telematica osservando le seguenti modalità:
  1. sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
  2. trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
  3. sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità.

L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all’accesso.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione.

MODULISTICA

 

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ultima modifica 07/12/2017 17:09 — pubblicato 19/09/2017 12:55