È stato convertito nella legge n.124 (PDF - 60,5 KB) del il Decreto Legge n.102 del 31.08.2013 (PDF - 2,2 MB). La norma stabilisce che la prima rata dell'IMU non è dovuta per:

  • abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat.A/1, A/8, A/9);
  • unità immobiliari appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • terreni agricoli e fabbricati rurali

Per il momento resta comunque dovuto il pagamento della seconda rata in dicembre.