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Misure in materia di qualità dell’aria, ordinanza e norme in vigore a San Pietro in Casale

Con Ordinanza Sindacale 34/2022, vengono disposte le misure per preservare la qualità dell'aria sul territorio comunale

Si avvisa la cittadinanza che, vista la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente che pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi; che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto; che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l’ozono (O3); − che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria, con ordinanza sindacale n.34 del 21 ottobre 2022 si ordina quanto segue sul territorio di San Pietro in Casale: 

  1. nel periodo 01/10/2022 – 30/04/2023, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di San Pietro in Casale, come da planimetria costituente l’allegato n. 1, dei seguenti veicoli privati:
    • veicoli alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
    • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive; - veicoli diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
    • ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
  2. nel periodo 01/01/2023 – 30/04/2023, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di San Pietro in Casale, come da planimetria costituente l’allegato n. 1, anche dei seguenti veicoli privati:
    • veicoli diesel EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
  3.  nel periodo 01/10/2022 - 30/04/2023, in tutto il territorio comunale:
    3.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
    3.2 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.
    Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;

La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui al punto precedente, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria; La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

4. le seguenti misure da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:

4.1 il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

4.2. l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

4.3 il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

4.4 l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;

5. l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel periodo 01/10/2022 – 30/04/2023 nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

5.1 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

5.2 in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi: • 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6); • 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

5.3 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo; Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

L’area del centro abitato del Comune di San Pietro in Casale in cui si applica il divieto di circolazione di cui al punto 1 della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l’allegato n. 1. Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori della Stazione ferroviaria: da via Galliera sud a via Battisti (parcheggio FFSS ovest) e la via Rubizzano (parcheggio FFSS est).

6. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli:

  • autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; - autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
  • autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A allegato n. 4 alla relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale);

7. Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione (vedi punto B allegato n. 4 alla Relazione generale del PAIR 2020):

a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;

b) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;

c) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;

d) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

e) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;

f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili.

g) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

h) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

i) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

j) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;

k) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

l) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

m) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;

n) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

o) carri funebri e veicoli al seguito;

p) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;

q) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;

r) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;

s) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

t) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell’intervento. Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

u) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);

v) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada. Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono articolate come segue: a) l’inosservanza delle prescrizioni alla presente ordinanza inerente la limitazione alla circolazione dei veicoli è punita dall’art. 7 comma 13 bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni; b) l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 38 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana è punita con le sanzioni amministrative di cui all’art.7 dello stesso Regolamento; c) per le restanti ipotesi di violazioni amministrative previste dalla presente ordinanza, ove non siano previste sanzioni specifiche, l’inosservanza è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l’agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

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ultima modifica 03/11/2022 10:02 — pubblicato 03/11/2022 10:02