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Coronavirus, nuove misure in tutta Italia: cosa dice il DPCM 9 marzo

Le nuove misure valide in tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile, dopo il DPCM 9 marzo 2020

Il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento che il decreto dell'8 marzo aveva introdotto per alcune aree del Paese. Queste sono le misure in vigore fino al 3 aprile IN TUTTA ITALIA.

  • Spostamenti: alle persone si chiede di spostarsi solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. La ragione dello spostamento si auto-certifica compilando un modulo, L'autocertificazione potrà essere resa anche seduta stante compilando dei moduli forniti dalle forze di polizia. La violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.
  • Salute e rispetto della quarantena: alle persone con sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
  • Per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione.
  • Nidi, scuole e Università: sospesi fino al 3 aprile.
  • Manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche: sospese 
  • Musei e biblioteche: chiusi 
  • Ristoranti e bar: aperti dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività.
  • Attività commerciali diverse da ristorazione e bar: sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato e tali da garantire la distanza di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività. Se le condizioni strutturali o organizzative non consentono il rispetto della distanza di sicurezza, tali attività dovranno essere chiuse.
  • Medie e gradi strutture di vendita: chiusura  nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, para farmacie e punti vendita generi alimentari)
  • Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi: attività sospese 
  • Luoghi di culto: l'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • Cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri: sospese
  • Eventi e competizioni sportive: sospesi
  • Impianti sciistici: chiusi
  • Concorsi: sospesi
  • Riunioni: in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Esami di guida: sospesi 
  • Centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni), centri socio-occupazionali per disabili: attività sospesa
  • Saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing: gli addetti devono indossare mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

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ultima modifica 10/03/2020 13:54 — pubblicato 10/03/2020 11:15