Vietato bruciare i residui vegetali agricoli e forestali nei comuni di pianura
Dal primo ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023 torna in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali nei comuni delle zone Pianura est(IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890) già individuati dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Il divieto non si applica quindi nei comuni dell'ambito “Appennino” (che nella carta sono colorati in azzurro). Sono sempre fatte salve, inoltre, le deroghe in caso di attuazione di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.
E' invece cessata, dal 15 settembre scorso, la fase di attenzione per gli incendi boschivi che limitava gli orari di abbruciamento: nei comuni dell'Appennino in cui sono tuttora ammessi gli abbruciamenti non è quindi più attuale la prescrizione di spegnere il fuoco entro le ore 11,00 della mattina.
Nei comuni della pianura e dell’agglomerato di Bologna è ammessa una deroga per soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Questa deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamo l'aria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog. Chi intende procedere in deroga deve necessariamente comunicare preventivamente l’attività di abbruciamento con una delle seguenti modalità:
- telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051;
- tramite la nuova Web App, inaugurata lo scorso mese di giugno, che torna ora operativa e utilizzabile attraverso il link https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/comunicare-un-abbruciamento-controllato;
- inviando una e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it indicando sempre le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.
La stessa comunicazione è dovuta anche nei comuni dell'Appennino, dove però l’obbligo vige solo se l'attività di abbruciamento è prevista a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.
L’attività di abbruciamento deve avvenire in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, in assenza di vento e deve terminare entro 48 ore dalla comunicazione. Le comunicazioni verranno automaticamente trasmesse ai Vigili del Fuoco, al Comune e ai Carabinieri Forestali per gli eventuali controlli.
Per le comunicazioni di abbruciamento per motivi fitosanitari non vanno utilizzate queste modalità: bisogna fare riferimento unicamente alle procedure e utilizzare la modulistica predisposte dal Servizio Fitosanitario regionale, disponibili al link https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti
Ulteriori informazioni e dettagli circa le corrette modalità di abbruciamento sono disponibili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti
Elenco dei comuni delle zone Pianura Ovest, Pianura Est e agglomerato di Bologna - Allegato 1 della D.G.R. n. 189 del 15/2/2021.