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Misure straordinarie per contrastare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria

In tutti i Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna sotto i 30.000 abitanti, blocco alla circolazione per i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nei centri abitati dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30

A partire da lunedì 1^ marzo e fino al 30 aprile in tutti i Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna sotto i 30.000 abitanti (in allegato l’elenco dettagliato), non potranno circolare i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nei centri abitati dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30. Sono esentati dai limiti i possessori di un solo veicolo - regolarmente immatricolato e assicurato - per nucleo familiare, con Isee inferiore a 19mila euro, muniti di autocertificazione. Per verificare il rispetto delle misure di limitazione della circolazione, verranno rafforzati i controlli, che saranno 300 l’anno per i Comuni con popolazione maggiore a 20mila abitanti e fino a 30mila, 200 per i Comuni tra i 5mila e i 20mila e 100 per i Comuni sotto i 5mila abitanti.

Per i 33 Comuni firmatari del Pair 2020, proseguono invece le misure già avviate: blocco dei veicoli privati Benzina Euro 2  e Gpl e Metano Euro 1  (attivo dall’11 gennaio), blocco dei veicoli privati diesel Euro 3 e raddoppio, fino a quattro al mese, delle domeniche ecologiche (attivo dal 24 gennaio) con blocco della circolazione anche per i veicoli diesel Euro 4. Maggiori anche i controlli: 1.500 all’anno per il Comune di Bologna, 1.200 all’anno per i Comuni superiori ai 100mila abitanti, 900 per quelli tra i 50mila e 100mila abitanti e 300 per quelli inferiori ai 50mila abitanti, sempre con comunicazione alla Regione delle categorie sottoposte a controllo.

RISCALDAMENTO - Per quanto riguarda il riscaldamento, è vietato da subito utilizzare nei comuni sotto i 300 metri, nel periodo 1^ ottobre – 30 aprile generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 3 stelle. In caso di misure emergenziali scatta, per tutti i comuni di pianura, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 4 stelle e l’obbligo di ridurre la temperatura di almeno 1 grado fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. La misura non si applica a ospedali e case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive.

ABBRUCIAMENTI – Sempre dal 1^ ottobre al 30 aprile sono vietati gli abbruciamenti dei residui vegetali, agricoli o forestali in tutti i comuni di pianura. È consentita, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, la deroga per la combustione sul posto in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro al giorno per soli due giorni all’interno del periodo, nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria e solo se nella zona non è stata attivata la misura emergenziale per la qualità dell’aria e non sia stato attivato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

AGRICOLTURA e ALLEVAMENTI – In tutti i comuni di pianura, in caso di attivazione delle misure emergenziali, è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato o iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.

A SAN PIETRO IN CASALE

In seguito all'Ordinanza Sindacale attuativa n°4 del 27 febbraio 2021, per il territorio comunale si dispone quanto segue.

Nel periodo 01/03/2021 – 30/04/2021, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di San Pietro in Casale di seguito descritta, dei veicoli privati euro 0 ed euro 1 come di seguito specificato:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive; - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive; - veicoli diesel EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;

- ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

2. dalla data di approvazione della delibera al 30/04/2021, in tutto il territorio comunale:

2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

2.2 il divieto di installare generatori biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

2.3 l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

2.4 il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;

La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui al punto precedente, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria; La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

3. le seguenti misure volte alla riduzione dei consumi energetici, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:

3.1. il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020; 3.2. l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

4. l'adozione delle seguenti misure emergenziali nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

4.1 dalla data di adozione della DGR 189/2021 al 30/04/2021 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

4.2 dalla data di adozione della DGR 189/2021 al 30/04/2021 in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

  • 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
  • 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

4.3 dalla data di adozione della DGR 33/2021 al 30/04/2021 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo; Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

L'area del centro abitato del Comune di San Pietro in Casale in cui si applica il divieto di circolazione di cui al punto 1 della presente Ordinanza è delimitata come segue:

  • Via Galliera sud dall’intersezione con la provinciale Via San Benedetto;
  • Via Rubizzano dall’intersezione con via Coccaro;
  • Via Altedo dall’intersezione con via Coccaro;
  • Via Galliera nord dall’intersezione con la provinciale SP4;
  • Via Stangolini dall’intersezione con via Galliera nord: - Via Sant’Alberto dall’intersezione con via Genova:
  • Via Massumatico dall’intersezione con via Genova;
  • Via Asia dall’intersezione con via Conta. Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori così individuati: da via Galliera sud a via Battisti (parcheggio FFSS ovest) e la via Rubizzano (parcheggio FFSS est).

Informazioni sulle deroghe alla circolazione e per il testo completo dell'Ordinanza, cliccare qui.

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ultima modifica 01/03/2021 10:32 — pubblicato 01/03/2021 07:00