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Referendum Costituzionale 20-21 settembre 2020: opzione di voto in Italia per i residenti all'estero

Per gli italiani residenti all'estero ci sarà la possibilità di votare per corrispondenza, compilando l'apposito modulo entro il 28 luglio

Il testo del quesito referendario è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.240 del 12 ottobre 2019?»

Per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 marzo 2020, dalle ore 07:00 alle ore 23:00, ai sensi dell’art.1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti. 

Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa. In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 8 febbraio 2020, anche utilizzando l'apposito modello. L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio Consolare, entro il termine prescritto.

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ultima modifica 24/07/2020 15:00 — pubblicato 07/02/2020 16:10