Coronavirus, l’Emilia-Romagna passa in zona arancione
Da lunedì 12 aprile l’Emilia-Romagna passa in zona arancione. L’uscita dalla zona rossa, dove la regione si trovava dal 15 marzo e la città metropolitana di Bologna dal 4, è sancita dall’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base della valutazione dei parametri di rischio e dello scenario epidemico effettuata dalla Cabina di regia nazionale. Tra i principali indicatori che portano la nostra regione in arancione, l’indice di trasmissibilità RT sceso a 0.81, dopo essere arrivato fino a 1.34, e l’incidenza settimanale dei casi di positività sceso sotto la soglia limite di 250 ogni 100mila abitanti rispetto agli oltre 430 di cinque settimane fa.
Dal 12 aprile quindi si applicheranno su tutto il territorio regionale le misure di contenimento del contagio previste per le zone arancioni nel Dpcm del 2 marzo.
Fino al 30 aprile restano in vigore le misure previste dal nuovo Decreto Legge del 1° aprile:
• l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
• la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Cosa cambia in zona arancione
Spostamenti
- è consentito spostarsi nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle 5.00
- si può fare visita ad amici o parenti nello stesso comune, una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, accompagnati da figli minori di 14 anni.
- A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
- Per gli spostamenti al di fuori del proprio comune o tra le 22 e le è necessaria l’autodichiarazione
Scarica il modello di autodichiarazione
Scuole
- aperte nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie.
- Pre le scuole superiori, rientro in presenza assicurato almeno al 50% e massimo al 75%
Attività motoria e attività sportiva
- Sospese le attività nei centri sportivi all'aperto e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
- Consentite le attività sportive riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP
- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale
- È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenzaale.
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
- Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
- Consentita l’attività delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto
Bar, ristoranti
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
- Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio
Attività commerciali
- Aperti tutti i negozi
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.- Parrucchieri e barbieri (rimangono aperti fino al 5 marzo come da Dpcm nazionale in vigore)